Una tantum ai superstiti dei lavoratori

(Dm Lavoro 13.1.2003 G.U. 11.2.2003)

Spetta in assenza totale di altre rendite
L’indennità una tantum spetta ai superstiti dei lavoratori che avrebbero avuto titolo a percepire la pensione con il sistema contributivo. La somma spettante si calcola moltiplicando l’importo dell’assegno sociale per il numero delle annualità di contribuzione dell’assicurato deceduto. E’ quanto dispone un decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2003. Per avere titolo all’indennità i superstiti non devono avere diritto alla pensione indiretta, né a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato. Gli interessati, inoltre, devono essere anche in grado di vantare il diritto a percepire l’assegno sociale. (14 febbraio 2003)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 13 gennaio 2003 G.U. 34 dell’11 febbraio.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi 19 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335 [1] ;
Visto l'art. 3, comma 6, della predetta legge n. 335 [2] ;
Visti l'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
Visti l'art. 3 comma 2, della legge 20 dicembre 1958, n. 55 e l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 1, comma 20, le modalità ed i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti devono essere determinate con decreto
interministeriale;
Decreta:
Articolo 1.
L'indennità una tantum, di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente
secondo il sistema di calcolo contributivo.
Articolo 2.
L'indennità una tantum di cui all'art. 1 del presente decreto compete ai superstiti:
per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
che non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, alla data del decesso dell'assicurato.
Articolo 3.
L'indennità una tantum viene erogata, ai superstiti di cui all'art. 2, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato stesso.
Per i periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
Articolo 4.
L'indennità una tantum viene liquidata a domanda, da presentarsi ai competenti enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, sostitutiva ed esclusiva, negli ordinari termini prescrizionali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti